Sentenza 63/2005 (ECLI:IT:COST:2005:63)
Massima numero 29207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 63/05 C. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” - MANCATA PREVISIONE - CONTESTUALE PRONUNCIA ADDITIVA CHE AMPLIA LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A DISPOSIZIONE LA CUI PORTATA SI ESAURISCE NEL RENDERE APPLICABILE IN SEDE DI DIBATTIMENTO LA NORMA INVESTITA DA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - AUTOMATICO AMPLIAMENTO DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 63/05 C. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” - MANCATA PREVISIONE - CONTESTUALE PRONUNCIA ADDITIVA CHE AMPLIA LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A DISPOSIZIONE LA CUI PORTATA SI ESAURISCE NEL RENDERE APPLICABILE IN SEDE DI DIBATTIMENTO LA NORMA INVESTITA DA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - AUTOMATICO AMPLIAMENTO DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe sia l'art. 398, comma 5-bis, sia l'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale non dà motivo per intervenire sull'art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis. Infatti una volta investito quest'ultimo dalla presente pronuncia additiva (v. massima A), ne risulta automaticamente ampliato anche l'ambito di applicabilità del comma 4-bis dell'art. 498 del codice di procedura penale. In questi sensi è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di quest’ultimo articolo.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe sia l'art. 398, comma 5-bis, sia l'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale non dà motivo per intervenire sull'art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis. Infatti una volta investito quest'ultimo dalla presente pronuncia additiva (v. massima A), ne risulta automaticamente ampliato anche l'ambito di applicabilità del comma 4-bis dell'art. 498 del codice di procedura penale. In questi sensi è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di quest’ultimo articolo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 498
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte