Sentenza 64/2005 (ECLI:IT:COST:2005:64)
Massima numero 29209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29208  29210


Titolo
Ricorso regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per mancata indicazione dei parametri violati - Reiezione.

Testo
Va disattesa la censura di inammissibilità del ricorso in via principale con il quale è stato impugnato, fra gli altri, l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, là dove stabilisce in modo specifico e preciso che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate. Infatti dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio risulta l'indicazione dei parametri costituzionali che giustificherebbe la pronuncia di incostituzionalità richiesta.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 23  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte