Sentenza 64/2005 (ECLI:IT:COST:2005:64)
Massima numero 29210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Provvedimenti di riconoscimento di debito delle pubbliche amministrazioni - Prevista trasmissione agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti - Denunciata previsione di norma di dettaglio, invasiva della potestà regionale concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Provvedimenti di riconoscimento di debito delle pubbliche amministrazioni - Prevista trasmissione agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti - Denunciata previsione di norma di dettaglio, invasiva della potestà regionale concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata sia in riferimento all’art. 117 che all’art. 97 Cost. In relazione al primo parametro, infatti, la norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. In relazione al secondo parametro, poi, l’espunzione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (v. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000) e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, in quanto il controllo da quest’ultima esercitato, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni.
- In materia di trasmissione di informazioni relative ad incassi e pagamenti, v. citata sentenza n. 36/2004.
- Sulla riconosciuta legittimità costituzionale del controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti, v. citate sentenze nn. 470/97, 335 e 29/95.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata sia in riferimento all’art. 117 che all’art. 97 Cost. In relazione al primo parametro, infatti, la norma impugnata – secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti – è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. In relazione al secondo parametro, poi, l’espunzione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione, non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni (v. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000) e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, in quanto il controllo da quest’ultima esercitato, assoggettando una tipologia di provvedimento indice di possibili patologie nell'ordinaria attività di gestione ad un controllo rispettoso dell'autonomia locale e venendo altresì incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno, è conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni.
- In materia di trasmissione di informazioni relative ad incassi e pagamenti, v. citata sentenza n. 36/2004.
- Sulla riconosciuta legittimità costituzionale del controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti, v. citate sentenze nn. 470/97, 335 e 29/95.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 23
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte