Sentenza 65/2005 (ECLI:IT:COST:2005:65)
Massima numero 29211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 65/05. REGIONE SARDEGNA - LAVORI PUBBLICI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI CHE SI SVOLGONO IN AMBITO REGIONALE - RICORSO GOVERNATIVO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI NORMATIVA COMUNITARIA - RIFERIMENTO, NEL RICORSO, ALLA SOLA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE DEL TITOLO V RELATIVA A DETTA COMPETENZA E NON ANCHE ALLO STATUTO SPECIALE REGIONALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità delle censure formulate avverso la legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, anche se in assenza di una specifica eccezione della parte resistente. Infatti il ricorrente si limita ad affermare che la legge impugnata per la sua contrarietà alla normativa comunitaria violerebbe la norma costituzionale invocata, senza minimamente argomentare per quale ragione, trattandosi dell'impugnazione di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui art. 3, lettera e), tuttora in vigore, attribuisce alla Regione, entro i limiti ivi stabiliti, una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  09/08/2002  n. 14  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte