Sentenza 66/2005 (ECLI:IT:COST:2005:66)
Massima numero 29212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29213


Titolo
SENT. 66/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - FACOLTÀ DEI COMUNI, QUALI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA, DI SUBORDINARE IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE IN CONDIZIONI DI PARITÀ DEL BENE DEMANIALE DELLA STRADA E DISCRIMINAZIONE DEI CITTADINI IN BASE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti la questione risulta sollevata in modo astratto e ipotetico, poiché manca, nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ogni collegamento con la fattispecie del giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/06/1991  n. 190  art. 2  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte