Sentenza 66/2005 (ECLI:IT:COST:2005:66)
Massima numero 29212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
29213
Titolo
SENT. 66/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - FACOLTÀ DEI COMUNI, QUALI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA, DI SUBORDINARE IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE IN CONDIZIONI DI PARITÀ DEL BENE DEMANIALE DELLA STRADA E DISCRIMINAZIONE DEI CITTADINI IN BASE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 66/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - FACOLTÀ DEI COMUNI, QUALI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA, DI SUBORDINARE IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE IN CONDIZIONI DI PARITÀ DEL BENE DEMANIALE DELLA STRADA E DISCRIMINAZIONE DEI CITTADINI IN BASE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti la questione risulta sollevata in modo astratto e ipotetico, poiché manca, nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ogni collegamento con la fattispecie del giudizio 'a quo'.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, per ritenuta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti la questione risulta sollevata in modo astratto e ipotetico, poiché manca, nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ogni collegamento con la fattispecie del giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/06/1991
n. 190
art. 2
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte