Sentenza 66/2005 (ECLI:IT:COST:2005:66)
Massima numero 29213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
29212
Titolo
SENT. 66/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - FACOLTÀ DEI COMUNI, QUALI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA, DI SUBORDINARE IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - DELEGA DELLA RELATIVA DISCIPLINA AL GOVERNO - MANCATA INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN ORDINE ALLE ZONE DA SOTTOPORRE A VINCOLO E ALLA TARIFFAZIONE - PREVISIONE, NELLA SOLA NORMATIVA DELEGATA, DELL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE MINISTERIALI PER I COMUNI - ECCESSO DI DELEGA - INCIDENZA SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 66/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI - FACOLTÀ DEI COMUNI, QUALI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA, DI SUBORDINARE IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA - DELEGA DELLA RELATIVA DISCIPLINA AL GOVERNO - MANCATA INDICAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN ORDINE ALLE ZONE DA SOTTOPORRE A VINCOLO E ALLA TARIFFAZIONE - PREVISIONE, NELLA SOLA NORMATIVA DELEGATA, DELL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE MINISTERIALI PER I COMUNI - ECCESSO DI DELEGA - INCIDENZA SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione. Ed invero, deve rilevarsi, in ordine all’asserito eccesso di delega (art. 76 Cost.), che il previgente codice della strada già conteneva una disposizione (introdotta dall’art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122) del tutto analoga a quella del decreto legislativo in esame, sicché la sostanziale identità delle due norme consente di affermare che la disposizione contenuta nel nuovo codice della strada è in realtà meramente ricognitiva e confermativa della precedente; quanto poi alla doglianza relativa alla pretesa insussistenza delle ragioni che consentono di limitare il diritto di circolazione (art. 16 Cost.), può concludersi che le limitazioni in esame sono giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela, quali quelli attinenti al buon regime della cosa pubblica; infine sulla lamentata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.), vale osservare che il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che la Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 Cost.
- La legge di delegazione n. 190 del 1991 è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale in relazione a censure riferite all'art. 76 Cost., v. citate sentenze n. 239/2003, n. 251/2001, n. 427/2000, n. 354/1998 e n. 305/1996.
- Sui limiti al diritto di circolazione (art. 16 Cost.), v. citata sentenza n. 264/1996.
- Sulla nozione di prestazione patrimoniale imposta, v. citate sentenze n. 435/2001, n. 215/1998, n. 180/1996 e n. 236/1994.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 – che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - e dell'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che rimette al Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) il compito di indicare le direttive cui devono attenersi le delibere delle giunte comunali che stabiliscono le aree destinate a parcheggio, fissando le condizioni e le tariffe -, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione. Ed invero, deve rilevarsi, in ordine all’asserito eccesso di delega (art. 76 Cost.), che il previgente codice della strada già conteneva una disposizione (introdotta dall’art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122) del tutto analoga a quella del decreto legislativo in esame, sicché la sostanziale identità delle due norme consente di affermare che la disposizione contenuta nel nuovo codice della strada è in realtà meramente ricognitiva e confermativa della precedente; quanto poi alla doglianza relativa alla pretesa insussistenza delle ragioni che consentono di limitare il diritto di circolazione (art. 16 Cost.), può concludersi che le limitazioni in esame sono giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela, quali quelli attinenti al buon regime della cosa pubblica; infine sulla lamentata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.), vale osservare che il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che la Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. 23 Cost.
- La legge di delegazione n. 190 del 1991 è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale in relazione a censure riferite all'art. 76 Cost., v. citate sentenze n. 239/2003, n. 251/2001, n. 427/2000, n. 354/1998 e n. 305/1996.
- Sui limiti al diritto di circolazione (art. 16 Cost.), v. citata sentenza n. 264/1996.
- Sulla nozione di prestazione patrimoniale imposta, v. citate sentenze n. 435/2001, n. 215/1998, n. 180/1996 e n. 236/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/06/1991
n. 190
art. 2
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte