Ordinanza 67/2005 (ECLI:IT:COST:2005:67)
Massima numero 29214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 67/05. MAGISTRATURA - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI - DECRETO DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DA MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - IMPUGNABILITÀ MEDIANTE RECLAMO COME STABILITO PER IL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA STESSA - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PROCESSUALE DELLE PARTI, IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DIFENSIVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 67/05. MAGISTRATURA - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI - DECRETO DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DA MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE - IMPUGNABILITÀ MEDIANTE RECLAMO COME STABILITO PER IL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA STESSA - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PROCESSUALE DELLE PARTI, IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DIFENSIVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda» di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto la previsione dell’impugnabilità del provvedimento 'secundum eventum litis' non può ritenersi irragionevole né, per la specialità della disciplina, con riguardo al regime della reclamabilità previsto in via generale dall’art. 739 cod. proc. civ., né adottando come 'tertium comparationis' il procedimento di cui all’art. 274 cod. civ., costruito come giudizio autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove la disposizione impugnata prevede come interna ad un unitario giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione, sicché, risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda, è necessario, alla stregua di ineludibili principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.), prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità per cassazione, mentre nei confronti del provvedimento di ammissibilità, avente l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito, ed intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.), ben poteva il legislatore prevedere l’impugnabilità immediata ovvero escluderla; la scelta operata, in particolare, non viola il diritto di difesa, in quanto da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma, come accadrebbe ove fosse consentita l’impugnabilità immediata, in un potenzialmente grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma, Cost.), e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un regime che non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di ammissibilità.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda» di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto la previsione dell’impugnabilità del provvedimento 'secundum eventum litis' non può ritenersi irragionevole né, per la specialità della disciplina, con riguardo al regime della reclamabilità previsto in via generale dall’art. 739 cod. proc. civ., né adottando come 'tertium comparationis' il procedimento di cui all’art. 274 cod. civ., costruito come giudizio autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove la disposizione impugnata prevede come interna ad un unitario giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione, sicché, risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda, è necessario, alla stregua di ineludibili principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.), prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità per cassazione, mentre nei confronti del provvedimento di ammissibilità, avente l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito, ed intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.), ben poteva il legislatore prevedere l’impugnabilità immediata ovvero escluderla; la scelta operata, in particolare, non viola il diritto di difesa, in quanto da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma, come accadrebbe ove fosse consentita l’impugnabilità immediata, in un potenzialmente grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma, Cost.), e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un regime che non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di ammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte