Ordinanza 68/2005 (ECLI:IT:COST:2005:68)
Massima numero 29215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/01/2005; Decisione del
13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 68/05. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - MANTENIMENTO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - OBBLIGATORIETÀ ANCHE SE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CONSEGUA AD ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPOSITIVO DISPOSTA DI UFFICIO DALLA P.A. IN SEDE DI AUTOTUTELA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E CONTRASTO CON L'ESIGENZA DI TUTELA EFFETTIVA E INTEGRALE DEI DIRITTI DEL CITTADINO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 68/05. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - MANTENIMENTO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - OBBLIGATORIETÀ ANCHE SE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CONSEGUA AD ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPOSITIVO DISPOSTA DI UFFICIO DALLA P.A. IN SEDE DI AUTOTUTELA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E CONTRASTO CON L'ESIGENZA DI TUTELA EFFETTIVA E INTEGRALE DEI DIRITTI DEL CITTADINO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1, «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La pronuncia di incostituzionalità nei termini prospettati determinerebbe, infatti, una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria: l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento della questione rende quest’ultima improponibile.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1, «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La pronuncia di incostituzionalità nei termini prospettati determinerebbe, infatti, una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria: l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento della questione rende quest’ultima improponibile.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 46
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte