Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Toscana - Modifiche al Piano casa - Possibile estensione alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170007).
Sono dichiarate inammissibili, per inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3-bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La disposizione impugnata investe il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, non impugnato dal Governo. È infatti a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse, mentre la mera caducazione dell'indicato art. 1 non sarebbe idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente in quanto - non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 - lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana. (Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44630; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 210/2015 - mass. 38574).