Ordinanza 69/2005 (ECLI:IT:COST:2005:69)
Massima numero 29216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  13/01/2005;  Decisione del  13/01/2005
Deposito del 29/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 69/05. TITOLI DI CREDITO - PAGAMENTO DOPO LA LEVATA DEL PROTESTO - DIRITTO DEL DEBITORE CAMBIARIO ALLA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - ONERE DI ALLEGARE ALL'ISTANZA IL TITOLO PROTESTATO - POSSIBILITÀ, IN CASO DI SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELL'ORIGINALE, DI SOSTITUIRE IL TITOLO CON LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO O DISTRUZIONE - MANCATA PREVISIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO OSTACOLO ALLA TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA DEI DIRITTI - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEL DEBITORE CHE, PER CAUSE INDIPENDENTI DELLA SUA VOLONTÀ, NON SIA PIÙ IN POSSESSO DEL TITOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, nella parte in cui non consentirebbe l’esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, non possa produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente. Il rimettente muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma censurata si limita a descrivere la documentazione necessaria perché venga accertata in sede amministrativa, davanti alla locale Camera di commercio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità e tempestività del pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti, senza porre al giudice, in sede giurisdizionale - ove l’istanza amministrativa sia respinta per carenza di quella documentazione -, alcuna limitazione probatoria nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 cod. proc. civ.).

Atti oggetto del giudizio

legge  12/02/1955  n. 77  art. 4  co. 

legge  18/08/2000  n. 235  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte