Sentenza 70/2005 (ECLI:IT:COST:2005:70)
Massima numero 29218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/02/2005;  Decisione del  07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29217


Titolo
SENT. 70/05 B. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - OPERE REALIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO, SUL DEMANIO LACUALE E FLUVIALE, SUI TERRENI GRAVATI DA DIRITTI DI USO CIVICO - ESCLUSIONE DALLA SANATORIA - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE NELLA MATERIA “EDILIZIA”, OVVERO DI QUELLA CONCORRENTE NELLA MATERIA “GOVERNO DEL TERRITORIO” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui, escludendo dal condono edilizio di cui all'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non solo le opere realizzate sul demanio marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico, individuerebbe le zone escluse dalla sanatoria introducendo una disciplina di dettaglio. Con la sentenza n. 196 del 2004, avente ad oggetto questioni che investivano le disposizioni dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, si è infatti già chiarito che, pur dovendosi ritenere la disciplina del condono edilizio riconducibile alla materia “governo del territorio” di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nondimeno, atteso che il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale, a quest'ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, sicché solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui all'art. 32 del detto decreto-legge, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili; in base a tali premesse è stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., di alcuni commi del richiamato art. 32 e in particolare, per quanto qui rileva, del comma 25 e del comma 26, e non anche del comma 27, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, e ciò in quanto alle Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale: la disposizione censurata nel presente giudizio è conforme alla 'ratio' e alla funzione del predetto comma 27 nel testo già nei detti termini scrutinato, limitandosi ad estendere, all'interno della novellata lettera g) di tale comma, l'esclusione dal condono a tutte le opere “realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico”.

- Sul condono edilizio introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 269 del 2003, si veda la sent. n. 196/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 125

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte