Sentenza 73/2005 (ECLI:IT:COST:2005:73)
Massima numero 29224
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONTRI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/02/2005; Decisione del
07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Titolo
SENT. 73/05 B. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NATURA DI “ENTRATA TRIBUTARIA ERARIALE” - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
SENT. 73/05 B. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI - CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NATURA DI “ENTRATA TRIBUTARIA ERARIALE” - AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari … ». Infatti la ricorrente muove dalla premessa, non contestata dalla difesa erariale, che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.
- Sulle caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, v. citate sentenze n. 26/1982, n. 63/1990, n. 2/1995, n. 11/1995 e n. 37/1997.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari … ». Infatti la ricorrente muove dalla premessa, non contestata dalla difesa erariale, che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.
- Sulle caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, v. citate sentenze n. 26/1982, n. 63/1990, n. 2/1995, n. 11/1995 e n. 37/1997.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte