Sentenza 73/2005 (ECLI:IT:COST:2005:73)
Massima numero 29225
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONTRI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/02/2005;  Decisione del  07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29223  29224


Titolo
SENT. 73/05 C. IMPOSTE E TASSE - CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - RISCOSSIONE - MODALITÀ DI VERSAMENTO CON IMPUTAZIONE AD UN CAPITOLO DEL BILANCIO STATALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE A CAPITOLI DEL BILANCIO DELLO STATO E NON ANCHE, PER LA PARTE DI SPETTANZA, AI RISPETTIVI CAPO E CAPITOLO DEL BILANCIO REGIONALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE PREROGATIVE STATUTARIE IN MATERIA FINANZIARIA, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI - INIDONEITÀ DELL’ATTO IMPUGNATO A LEDERE LA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALE DELL’ENTE CONFLIGGENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

Testo
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari … ». Infatti gli atti impugnati non sono idonei a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente. Essi si limitano a regolare le modalità di versamento del contributo unificato, senza incidere sull'assegnazione della quota spettante alla Regione Siciliana del gettito correlativo, e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, con efficacia esterna solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti. Nei confronti dell'amministrazione statale, l'indicazione del conto corrente postale su cui versare il contributo e l'imputazione delle somme riscosse ad un determinato capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi, interni all'amministrazione, che non si estendono alla successiva fase procedimentale dell'attribuzione del gettito.

- L'inidoneità degli atti impugnati a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria lascia impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità del gettito suddetto ed all'eventuale mancato rispetto degli evocati parametri costituzionali da parte dello Stato, vedi, in termini analoghi, v. citate sentenze n. 92 e n. 97/2003 e ordinanze n. 30 e n. 79/2003.

Atti oggetto del giudizio

provvedimento del dirett.agenzia entrate  19/02/2002  n.   art.   co. 

risoluzione agenzia delle entrate  27/02/2002  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2