Ordinanza 74/2005 (ECLI:IT:COST:2005:74)
Massima numero 29226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/02/2005;  Decisione del  07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/05. PROCESSO CIVILE - IRRAGIONEVOLE DURATA - EQUA RIPARAZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN UN TERMINE DECADENZIALE - DECORRENZA INIZIALE - RITENUTA IMPOSSIBILITÀ DI VERIFICARNE IL PRESUPPOSTO - DENUNCIATO CONTRASTO COL DIRITTO DELLA PARTE DI DIFENDERSI IN GIUDIZIO E DEL DOVERE DEL GIUDICE DI ASSICURARE ALLE PARTI LA CONCRETA PRATICABILITÀ DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI - OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL RIMETTENTE DELLA POSSIBILITÀ DI DARE UNA LETTURA CONFORME A COSTITUZIONE DELLA NORMA CENSURATA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, perché carente di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, «nella parte in cui subordina l'ammissibilità della domanda all'osservanza del termine decadenziale di sei mesi, decorrente “dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva”», atteso che, nel processo civile, per accertare la definitività della sentenza pubblicata mediante deposito non esisterebbe alcuno strumento di verifica dell'avvenuta notificazione della sentenza e, quindi, della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'eventuale gravame. Il giudice 'a quo', infatti, omette di farsi carico dell'onere di dare, se possibile, una lettura conforme a Costituzione della norma impugnata, non considerando gli ausilii ermeneutici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di provare la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione richiesta dalla norma censurata incombe alla parte istante, e l'eventuale decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, e neppure considerando come l'art. 3, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2001, preveda che «le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono», ed, infine, trascurando quanto disposto dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

- Manifesta inammissibilità per carenza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanza n. 215/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte