Ordinanza 75/2005 (ECLI:IT:COST:2005:75)
Massima numero 29227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/02/2005;  Decisione del  07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/05. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUSE IN CUI SONO PARTI I MAGISTRATI - COMPETENZA - REGOLA DEROGATORIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI VALUTARE LA PERDURANTE RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, perché ne valuti la perdurante rilevanza a seguito della sent. n. 147 del 2004 - intervenuta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione -, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale della norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 11 cod. proc. pen.

- Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 30-bis cod. proc. civ.: sentenza n. 147/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte