Ordinanza 76/2005 (ECLI:IT:COST:2005:76)
Massima numero 29228
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/02/2005; Decisione del
07/02/2005
Deposito del 11/02/2005; Pubblicazione in G. U. 16/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 76/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA - ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO CONSEGUENTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO PRESCRITTO PER IL DEPOSITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO.
ORD. 76/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCESSO PENALE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA - ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO CONSEGUENTI - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO PRESCRITTO PER IL DEPOSITO - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO.
Testo
E’ improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati avverso la delibera, adottata il 30 gennaio 2003, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alessio Butti è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Il ricorso introduttivo è stato infatti notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 17 agosto 2004, e il successivo deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non rilevando, in proposito, che il decorso di detto termine sia maturato durante la sospensione feriale di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché tale sospensione non si applica ai processi davanti alla Corte costituzionale.
- Sul deposito del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato oltre il termine perentorio fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, cfr. sentenza n. 247/2004 e ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278/2004.
- Sull’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, vedi sentenza n. 35/1999 e ordinanze n. 126/1997 e n. 42/2004.
E’ improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati avverso la delibera, adottata il 30 gennaio 2003, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alessio Butti è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Il ricorso introduttivo è stato infatti notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 17 agosto 2004, e il successivo deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non rilevando, in proposito, che il decorso di detto termine sia maturato durante la sospensione feriale di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché tale sospensione non si applica ai processi davanti alla Corte costituzionale.
- Sul deposito del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato oltre il termine perentorio fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, cfr. sentenza n. 247/2004 e ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278/2004.
- Sull’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, vedi sentenza n. 35/1999 e ordinanze n. 126/1997 e n. 42/2004.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/01/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3