Sentenza 77/2005 (ECLI:IT:COST:2005:77)
Massima numero 29230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/02/2005;  Decisione del  10/02/2005
Deposito del 18/02/2005; Pubblicazione in G. U. 23/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29229


Titolo
SENT. 77/05 B. TRASPORTO MARITTIMO - IMPRESE ARMATORIALI - INVESTIMENTI PER IL RINNOVO E L’AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA - FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STATALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - che stanziano e disciplinano finanziamenti dello Stato ad imprese amatoriali -, sollevata per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (in quanto lo Stato deve finanziare «integralmente» le funzioni regionali mentre spetta alle Regioni elaborare le proprie politiche di sostegno e svolgere le relative funzioni), nonché, in linea subordinata, con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, in quanto le norme impugnate non sono riconducibili alle materie attribuite dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ed invero non vale in proposito invocare la giurisprudenza della Corte sulla «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché la manovra in cui detti finanziamenti sono inquadrabili non ha portata macroeconomica, in quanto non incide sull'equilibrio economico generale, ma mira piuttosto ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime, per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta ai fini di cui all'art. 3 della legge n. 88 del 2001, nonché per la costruzione e la trasformazione delle unità navali di cui all'art. 2 della legge n. 522 del 1999; né le norme in esame possono neppure essere ricondotte alla materia della «tutela dell'ambiente», nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati (anche) dalla finalità, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88 del 2001, di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale. Infatti la «tutela dell'ambiente» è estranea (o, comunque, assolutamente marginale) rispetto alle specifiche finalità dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto tale profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza statale. Ulteriori titoli di competenza statale esclusiva non sono evocati, in quanto quella delle «grandi reti di trasporto e navigazione» è assegnata alla competenza legislativa concorrente (art. 117, secondo comma, Cost.).

- In tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente v. citata sentenza n. 51/2005.

- Sulla «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. citate sentenze n. 14 e n. 272/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 209

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 210

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 211

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte