Sentenza 78/2005 (ECLI:IT:COST:2005:78)
Massima numero 29231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/02/2005; Decisione del
10/02/2005
Deposito del 18/02/2005; Pubblicazione in G. U. 23/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 78/05. STRANIERO - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO - ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE - RIGETTO AUTOMATICO IN PRESENZA DI DENUNCIA PER UNO DEI REATI PER I QUALI È PREVISTO L’ARRESTO OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO IN FLAGRANZA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 78/05. STRANIERO - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO - ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE - RIGETTO AUTOMATICO IN PRESENZA DI DENUNCIA PER UNO DEI REATI PER I QUALI È PREVISTO L’ARRESTO OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO IN FLAGRANZA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 33, comma 7, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e l’art. 1, comma 8, lett. c), del decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Le norme censurate, infatti, fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia –che è un atto che nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce – conseguenze molto gravi in danno di chi è soggetto passivo, soprattutto qualora si ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 33, comma 7, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e l’art. 1, comma 8, lett. c), del decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Le norme censurate, infatti, fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia –che è un atto che nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce – conseguenze molto gravi in danno di chi è soggetto passivo, soprattutto qualora si ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/2002
n. 189
art. 33
co. 7
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 8
legge
09/10/2002
n. 222
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte