Sentenza 229/2022 (ECLI:IT:COST:2022:229)
Massima numero 45121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  06/10/2022;  Decisione del  06/10/2022
Deposito del 15/11/2022; Pubblicazione in G. U. 16/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45119  45120


Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma della reg. Toscana in materia di c.d. Piano casa che estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda). (Classif. 170007).

Testo

La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 106/2022 - mass. 44809; S. 201/2021 - mass. 44229).


Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834).


Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla legge n. 14 del 2006, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3-bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia ad esso, sia al codice di settore, poiché il principio della prevalenza del piano paesaggistico deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia. Né la norma regionale impugnata deroga alle disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). (Precedenti: S. 170/2021; S. 124/2021; S. 29/2021; S. 217/2020 - mass. 43010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  30/12/2020  n. 101  art. 1  co. 

legge della Regione Toscana  08/05/2009  n. 24  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  09/01/2006  n. 14  art.   

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145