Ordinanza 81/2005 (ECLI:IT:COST:2005:81)
Massima numero 29236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/2005; Decisione del
23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Titolo
ORD. 81/05 C. BENI CULTURALI - BENI ARTISTICI - ENTE “BIBLIOTECA E PINACOTECA CAMILLO D’ERRICO” - TRASFERIMENTO DELLA SEDE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DELLA LIBERTÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI STABILIRE LA PROPRIA SEDE - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 81/05 C. BENI CULTURALI - BENI ARTISTICI - ENTE “BIBLIOTECA E PINACOTECA CAMILLO D’ERRICO” - TRASFERIMENTO DELLA SEDE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DELLA LIBERTÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI STABILIRE LA PROPRIA SEDE - QUESTIONE PRIVA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2), sollevata dal tribunale di Potenza per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, a causa della lesione del principio di uguaglianza, del diritto di proprietà e della libertà delle persone giuridiche private di stabilire la propria sede. Infatti, il giudizio 'a quo', promosso dalla fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), allo scopo di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca Camillo d’Errico e di ottenere la restituzione della suddetta collezione artistica dalla amministrazione convenuta, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con la quale l’ente attore è stato riconsciuto unico proprietario della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente, come emerge dall’ordinanza di rimessione, la domanda di restituzione della pinacoteca medesima e tale 'petitum' non è né logicamente né giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d’arte di cui si tratta, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate è palesemente irrilevante.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082, nella parte in cui dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2), sollevata dal tribunale di Potenza per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 16 e 42 della Costituzione, a causa della lesione del principio di uguaglianza, del diritto di proprietà e della libertà delle persone giuridiche private di stabilire la propria sede. Infatti, il giudizio 'a quo', promosso dalla fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), allo scopo di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca Camillo d’Errico e di ottenere la restituzione della suddetta collezione artistica dalla amministrazione convenuta, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva con la quale l’ente attore è stato riconsciuto unico proprietario della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente, come emerge dall’ordinanza di rimessione, la domanda di restituzione della pinacoteca medesima e tale 'petitum' non è né logicamente né giuridicamente collegato al mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere d’arte di cui si tratta, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate è palesemente irrilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/1939
n. 1082
art. 1
co.
legge
13/07/1939
n. 1082
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte