Ordinanza 82/2005 (ECLI:IT:COST:2005:82)
Massima numero 29237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/02/2005; Decisione del
23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 82/05. OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI - ENTI LOCALI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA COSTRUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE NELLA FORMA DELL’INTESA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI E COMUNALI NELLA MATERIA URBANISTICA - DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI RELATIVI ALLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI.
ORD. 82/05. OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI - ENTI LOCALI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA COSTRUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE NELLA FORMA DELL’INTESA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI E COMUNALI NELLA MATERIA URBANISTICA - DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI RELATIVI ALLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI.
Testo
E’ manifestamente inammissibile per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevedono la partecipazione degli enti locali interessati, nella forma dell’intesa, all’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, a causa della asserita lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Ed invero, il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, come tale rilevabile 'icto oculi', comporta l’inammissibilità della questione sollevata per irrilevanza.
E’ manifestamente inammissibile per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevedono la partecipazione degli enti locali interessati, nella forma dell’intesa, all’approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, a causa della asserita lesione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Ed invero, il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, come tale rilevabile 'icto oculi', comporta l’inammissibilità della questione sollevata per irrilevanza.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 1
legge
21/12/2001
n. 443
art. 1
co. 2
legge
01/08/2002
n. 166
art. 13
co.
legge
01/08/2002
n. 166
art. 14
co.
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 1
co. 2
decreto legislativo
20/08/2002
n. 190
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte