Ordinanza 83/2005 (ECLI:IT:COST:2005:83)
Massima numero 29238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
23/02/2005; Decisione del
23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 83/05. STRANIERO - REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 83/05. STRANIERO - REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, censurato, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione, ovvero l’inottemperanza dello straniero all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurato, per le medesime ragioni, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, censurato, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione, ovvero l’inottemperanza dello straniero all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurato, per le medesime ragioni, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art. 13
co.
codice di procedura penale
n.
art. 558
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte