Ordinanza 84/2005 (ECLI:IT:COST:2005:84)
Massima numero 29239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  23/02/2005;  Decisione del  23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 84/05. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione medesima, peraltro neppure esattamente indentificata nei suoi requisiti minimi, essendosi limitato il rimettente a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza dello stesso Tribunale.

- Sulla necessità della motivazione "autosufficiente" della questione v., citate, sentenze n. 242/1999 e n. 79/1996; ordinanze n. 498/2002 e n. 232/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/2003  n. 134  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte