Ordinanza 85/2005 (ECLI:IT:COST:2005:85)
Massima numero 29240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  23/02/2005;  Decisione del  23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 85/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - AVVISO ALL’INDAGATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’INDAGATO PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO AD ESSERE TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DELL’ACCUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale, a causa della disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace e l’indagato per reati di competenza del giudice ordinario nonché della lesione del diritto di difesa e del diritto di essere tempestivamente informato dell’accusa. Invero, il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall’innesto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale.

- V., citate, ordinanze n. 201 e n. 349/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte