Ordinanza 86/2005 (ECLI:IT:COST:2005:86)
Massima numero 29241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
23/02/2005; Decisione del
23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 86/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVISO, A PENA DI NULLITÀ, CIRCA LA FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - MANCATA PREVISIONE - ASSUNTA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE A COMPOSIZIONE MONOCRATICA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 86/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVISO, A PENA DI NULLITÀ, CIRCA LA FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - MANCATA PREVISIONE - ASSUNTA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE A COMPOSIZIONE MONOCRATICA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all’imputato, a pena di nullità, della possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto. Ed invero, a prescindere dal fatto che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 11 del 2004), le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, essendo i parametri costituzionali invocati apoditticamente.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all’imputato, a pena di nullità, della possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto. Ed invero, a prescindere dal fatto che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 11 del 2004), le ordinanze di rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, essendo i parametri costituzionali invocati apoditticamente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte