Ordinanza 87/2005 (ECLI:IT:COST:2005:87)
Massima numero 29242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/2005; Decisione del
23/02/2005
Deposito del 02/03/2005; Pubblicazione in G. U. 09/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 87/05. IMPOSTE E TASSE - TERRENI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI - BENEFICIARI - ISCRITTI NELL’ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI COLTIVATORI DIRETTI GIÀ ISCRITTI NELL’ELENCO E CANCELLATI IN QUANTO PERCETTORI DI REDDITO DA PENSIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO AL LAVORO, VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA DEI COMUNI, DIFETTO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 87/05. IMPOSTE E TASSE - TERRENI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI - BENEFICIARI - ISCRITTI NELL’ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI COLTIVATORI DIRETTI GIÀ ISCRITTI NELL’ELENCO E CANCELLATI IN QUANTO PERCETTORI DI REDDITO DA PENSIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO AL LAVORO, VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA DEI COMUNI, DIFETTO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui, prevedendo che, agli effetti della norma di agevolazione fiscale di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, esclude che della suddetta norma agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai suddetti elenchi a seguito del conseguimento della pensione. Invero, tenuto conto della giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, la quale risiede nell’incentivazione dell’attività agricola, nel quadro della finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che, per il fatto di godere di trattamenti pensionistici, non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (v., citata, ordinanza n. 336 del 2003). Inoltre, tale essendo il motivo dell’esclusione dal beneficio dei percettori di reddito da pensione, non viola il principio di uguaglianza l’eguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per tutti i pensionati, ivi compresi quelli già iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Palesemente infondata è poi la censura riferita all’art. 4 Cost., atteso che la mancata concessione di un’agevolazione fiscale, rimessa alla discrezionalità legislativa, non può considerarsi ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Non sussiste il denunciato difetto di delega, considerato che l’art. 3, comma 149, lett. f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare, ai fini dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati. Non è violata, infine, l’autonomia dei Comuni, il cui potere regolamentare in materia di tributi locali è previsto e disciplinato da altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui, prevedendo che, agli effetti della norma di agevolazione fiscale di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano coltivatori diretti a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, esclude che della suddetta norma agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai suddetti elenchi a seguito del conseguimento della pensione. Invero, tenuto conto della giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, la quale risiede nell’incentivazione dell’attività agricola, nel quadro della finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione, non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che, per il fatto di godere di trattamenti pensionistici, non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (v., citata, ordinanza n. 336 del 2003). Inoltre, tale essendo il motivo dell’esclusione dal beneficio dei percettori di reddito da pensione, non viola il principio di uguaglianza l’eguale trattamento previsto, sotto tale profilo, per tutti i pensionati, ivi compresi quelli già iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Palesemente infondata è poi la censura riferita all’art. 4 Cost., atteso che la mancata concessione di un’agevolazione fiscale, rimessa alla discrezionalità legislativa, non può considerarsi ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Non sussiste il denunciato difetto di delega, considerato che l’art. 3, comma 149, lett. f), numero 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente attribuisce al Governo il potere di disciplinare, ai fini dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati. Non è violata, infine, l’autonomia dei Comuni, il cui potere regolamentare in materia di tributi locali è previsto e disciplinato da altre norme del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 58
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte