Sentenza 88/2005 (ECLI:IT:COST:2005:88)
Massima numero 29243
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - DICHIARAZIONI RESE DA UN DEPUTATO NEL CORSO DI INTERVISTE E TRASMISSIONI TELEVISIVE - GIUDIZIO CIVILE A SUO CARICO PER RISARCIMENTO DANNI - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO, PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO - DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DELL’ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DEL CONFLITTO.
SENT. 88/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - DICHIARAZIONI RESE DA UN DEPUTATO NEL CORSO DI INTERVISTE E TRASMISSIONI TELEVISIVE - GIUDIZIO CIVILE A SUO CARICO PER RISARCIMENTO DANNI - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO, PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO - DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DELL’ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DEL CONFLITTO.
Testo
E’ improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto con ricorso del Tribunale di Lanciano in relazione alla delibera del 16 gennaio 2001 con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse da un suo componente nel corso di interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive e per le quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio per risarcimento danni. Il ricorso e l’ordinanza che ne ha dichiarato, in sede di prima delibazione, l’ammissibilità risultano notificati oltre il termine fissato da quest’ultima; termine, secondo costante giurisprudenza costituzionale, da osservarsi a pena di decadenza. Né varrebbe invocare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 1, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto non applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Sentenze citate nn. 116/2003; 200/2001 e ordinanza n. 386/1985.
- Sulla non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale ordinanza citata n. 126/1997 e sentenze nn. 233/1993 e 35/1999.
E’ improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto con ricorso del Tribunale di Lanciano in relazione alla delibera del 16 gennaio 2001 con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse da un suo componente nel corso di interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive e per le quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio per risarcimento danni. Il ricorso e l’ordinanza che ne ha dichiarato, in sede di prima delibazione, l’ammissibilità risultano notificati oltre il termine fissato da quest’ultima; termine, secondo costante giurisprudenza costituzionale, da osservarsi a pena di decadenza. Né varrebbe invocare la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 1, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto non applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- Sentenze citate nn. 116/2003; 200/2001 e ordinanza n. 386/1985.
- Sulla non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale ordinanza citata n. 126/1997 e sentenze nn. 233/1993 e 35/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
16/01/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3