Ordinanza 89/2005 (ECLI:IT:COST:2005:89)
Massima numero 29244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 89/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI - TITOLARITÀ DI PIÙ PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE SPECIALI - INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CENSURA DELLA NORMA RISULTANTE PER ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICHIESTA ALLA CORTE DI DIRIMERE UN CONTRASTO SULLA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 89/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI - TITOLARITÀ DI PIÙ PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE SPECIALI - INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CENSURA DELLA NORMA RISULTANTE PER ASSUNTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - RICHIESTA ALLA CORTE DI DIRIMERE UN CONTRASTO SULLA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. I remittenti, infatti, consapevoli di diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che esclude la persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni ed, in particolare, non affermano espressamente che nessun altra interpretazione sia possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità, né hanno esposto le ragioni di tale esclusione.
- Sentenze citate nn. 494/1993; 566/1989; 204/1992; 438/1998; 516/2000 e ordinanza n. 517/2000.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. I remittenti, infatti, consapevoli di diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che esclude la persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni ed, in particolare, non affermano espressamente che nessun altra interpretazione sia possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità, né hanno esposto le ragioni di tale esclusione.
- Sentenze citate nn. 494/1993; 566/1989; 204/1992; 438/1998; 516/2000 e ordinanza n. 517/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 99
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte