Ordinanza 90/2005 (ECLI:IT:COST:2005:90)
Massima numero 29245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 90/05. STRANIERO - REATO DI RIENTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE - ARRESTO E RITO DIRETTISSIMO - CONVALIDA - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE E NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - OBBLIGO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RIFERIMENTO AL CITTADINO, LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI GARANTITI DA TRATTATI INTERNAZIONALI, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO ANCHE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE PROSPETTATA DA RIMETTENTE CHE SI È SPOGLIATO DEL PROCESSO, NONCHÉ INCERTA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 90/05. STRANIERO - REATO DI RIENTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE - ARRESTO E RITO DIRETTISSIMO - CONVALIDA - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE E NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - OBBLIGO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RIFERIMENTO AL CITTADINO, LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI GARANTITI DA TRATTATI INTERNAZIONALI, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO ANCHE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE PROSPETTATA DA RIMETTENTE CHE SI È SPOGLIATO DEL PROCESSO, NONCHÉ INCERTA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il giudice 'a quo', infatti, - avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, ritenendo che per tali ragioni non si potesse instaurare il giudizio direttissimo, ed avendo ordinato “la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con rito ordinario”, - si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale; inoltre, la carente e generica descrizione della fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione medesima.
- Sentenza citata n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il giudice 'a quo', infatti, - avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, ritenendo che per tali ragioni non si potesse instaurare il giudizio direttissimo, ed avendo ordinato “la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con rito ordinario”, - si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale; inoltre, la carente e generica descrizione della fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione medesima.
- Sentenza citata n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 558
co.
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co.
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte