Processo penale - Azione penale - Principio di obbligatorietà - Connessione con i principi di uguaglianza e di legalità in materia penale, a garanzia dell'uniforme e imparziale applicazione della legge. (Classif. 199004).
L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero è elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza dell'organo della pubblica accusa nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. (Precedente: S. 84/1979 - mass. 9927).
Il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. (Precedente: S. 88/1991 - mass. 16995).
Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è connesso tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo funzionale alla garanzia di un'uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.