Ordinanza 91/2005 (ECLI:IT:COST:2005:91)
Massima numero 29246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 91/05. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - DISCIPLINA TRANSITORIA - POSSIBILITÀ DI FORMULARE LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO ANCHE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO E DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - ASSERITO CONTRASTO CON LE FINALITÀ DEFLATIVE DELL’ISTITUTO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA - QUESTIONE GIÀ DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 91/05. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - DISCIPLINA TRANSITORIA - POSSIBILITÀ DI FORMULARE LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO ANCHE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO E DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - ASSERITO CONTRASTO CON LE FINALITÀ DEFLATIVE DELL’ISTITUTO, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA - QUESTIONE GIÀ DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di chiedere l’applicazione della pena. Questioni identiche, infatti, sono già state dichiarate infondate e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento.
- Sentenza. n. 219/2004 e ordinanza n. 420/2004.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consentono di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e impone, su richiesta dell’imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di chiedere l’applicazione della pena. Questioni identiche, infatti, sono già state dichiarate infondate e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento.
- Sentenza. n. 219/2004 e ordinanza n. 420/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/2003
n. 134
art. 1
co.
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 1
legge
12/06/2003
n. 134
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte