Ordinanza 92/2005 (ECLI:IT:COST:2005:92)
Massima numero 29247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RITI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA E GIUDIZIO ABBREVIATO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI CELERITÀ E SPEDITEZZA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA, OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
ORD. 92/05. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - RITI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA E GIUDIZIO ABBREVIATO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI CELERITÀ E SPEDITEZZA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA, OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei riti speciali nel procedimento davanti al giudice di pace. Le ordinanze di rimessione, infatti, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle eccezioni della difesa dell’imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
- In termini: ordinanza citata n. 51/2004.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede l’applicazione dei riti speciali nel procedimento davanti al giudice di pace. Le ordinanze di rimessione, infatti, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alle eccezioni della difesa dell’imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
- In termini: ordinanza citata n. 51/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte