Ordinanza 93/2005 (ECLI:IT:COST:2005:93)
Massima numero 29248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  24/02/2005;  Decisione del  24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 93/05. ESECUZIONE PENALE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO - PRESUPPOSTO - LIMITE MASSIMO DI PENA - DUE ANNI DI RECLUSIONE ANZICHÉ CINQUE ANNI - DENUNCIATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO ALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NEL GIUDIZIO DI MERITO - SOPRAVVENUTA MODIFICA NORMATIVA DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO AUSPICATO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti il permanere della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla luce della legge sopravvenuta (art. 1 della legge 2 agosto 2004, n. 205), che ha modificato nel senso auspicato dal rimettente la norma censurata, nel senso che, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena: sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell’art. 444 del codice di procedura penale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 188  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte