Ordinanza 94/2005 (ECLI:IT:COST:2005:94)
Massima numero 29250
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 08/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
29249
Titolo
ORD. 94/05 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PRIMA SEZIONE PENALE - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
ORD. 94/05 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PRIMA SEZIONE PENALE - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bologna, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 maggio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Bologna, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bologna, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 maggio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Bologna, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
27/05/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3