Sentenza 95/2005 (ECLI:IT:COST:2005:95)
Massima numero 29252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 10/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Titolo
SENT. 95/05 B. REGIONE VENETO - ALIMENTI E BEVANDE - FARMACIA - ADDETTI ALLA PRODUZIONE E VENDITA - LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA - SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE A TUTELA DELLA SALUTE, LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 95/05 B. REGIONE VENETO - ALIMENTI E BEVANDE - FARMACIA - ADDETTI ALLA PRODUZIONE E VENDITA - LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA - SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE A TUTELA DELLA SALUTE, LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41, che abolisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti, per le medesime ragioni poste dalla sent. n. 162 del 2004 alla base della dichiarazione di infondatezza di questioni aventi ad oggetto analoghe disposizioni di leggi di altre Regioni. Non è infatti violata la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., atteso che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., tale materia si riferisce “all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico”, laddove il termine “ordine pubblico” utilizzato dalla Corte di cassazione circa l'obbligo di dotarsi del libretto sanitario sulla base della legislazione statale ha il significato proprio della disciplina codicistica, sostanzialmente diverso da quello utilizzato dal secondo comma dell'art. 117 Cost.. La legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti, poi, è stata di recente trasformata dalla adozione di una serie di direttive della Comunità europea, recepite con il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 123, con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155, nonché con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156, che introducono modalità diverse di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari, fondate sull'autocontrollo da parte degli imprenditori e dei lavoratori dei settori interessati, seppure sotto il controllo pubblico, sicché al preesistente sistema dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962 è stato affiancato un diverso sistema di tutela igienica degli alimenti: la legislazione regionale può, così, scegliere ora fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire l'igiene degli operatori del settore, restando invece vincolante l'autentico principio ispiratore della disciplina, “ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri”, principio fondamentale non violato dalla legge impugnata, dovendosi considerare implicitamente fatta salva l'applicazione del diverso sistema di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari disciplinata dai detti decreti legislativi.
- Sull’abolizione, con legge regionale, del libretto di idoneità sanitaria, si veda la sentenza n. 162/2004.
- Sulla materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui alla lettera h) del secondo comma del nuovo testo dell’art. 117 Cost., cfr. sentenze n. 407/2002, n. 428, n. 162 e n. 6/2004.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41, che abolisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti, per le medesime ragioni poste dalla sent. n. 162 del 2004 alla base della dichiarazione di infondatezza di questioni aventi ad oggetto analoghe disposizioni di leggi di altre Regioni. Non è infatti violata la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., atteso che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., tale materia si riferisce “all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico”, laddove il termine “ordine pubblico” utilizzato dalla Corte di cassazione circa l'obbligo di dotarsi del libretto sanitario sulla base della legislazione statale ha il significato proprio della disciplina codicistica, sostanzialmente diverso da quello utilizzato dal secondo comma dell'art. 117 Cost.. La legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti, poi, è stata di recente trasformata dalla adozione di una serie di direttive della Comunità europea, recepite con il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 123, con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155, nonché con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156, che introducono modalità diverse di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari, fondate sull'autocontrollo da parte degli imprenditori e dei lavoratori dei settori interessati, seppure sotto il controllo pubblico, sicché al preesistente sistema dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962 è stato affiancato un diverso sistema di tutela igienica degli alimenti: la legislazione regionale può, così, scegliere ora fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire l'igiene degli operatori del settore, restando invece vincolante l'autentico principio ispiratore della disciplina, “ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri”, principio fondamentale non violato dalla legge impugnata, dovendosi considerare implicitamente fatta salva l'applicazione del diverso sistema di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari disciplinata dai detti decreti legislativi.
- Sull’abolizione, con legge regionale, del libretto di idoneità sanitaria, si veda la sentenza n. 162/2004.
- Sulla materia “ordine pubblico e sicurezza” di cui alla lettera h) del secondo comma del nuovo testo dell’art. 117 Cost., cfr. sentenze n. 407/2002, n. 428, n. 162 e n. 6/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
19/12/2003
n. 41
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte