Sentenza 95/2005 (ECLI:IT:COST:2005:95)
Massima numero 29253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/02/2005;  Decisione del  24/02/2005
Deposito del 10/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29251  29252


Titolo
SENT. 95/05 C. REGIONE BASILICATA - ALIMENTI E BEVANDE - FARMACIA - ADDETTI ALLA PRODUZIONE E VENDITA - LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA - SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE A TUTELA DELLA SALUTE, LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, Cost., dell'art. 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1, che abolisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il personale delle farmacie, per le medesime ragioni poste a base della dichiarazione di infondatezza della questione di cui al precedente capo della sentenza (cfr. massima sub B).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  02/02/2004  n. 1  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte