Ordinanza 97/2005 (ECLI:IT:COST:2005:97)
Massima numero 29256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/02/2005;  Decisione del  24/02/2005
Deposito del 10/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29255


Titolo
ORD. 97/05 B. STRANIERO - REATO DI INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - RITO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL’ARRESTO - OBBLIGO DI NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE E SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, DEI PRINCIPI IN TEMA DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E DELLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE SI È SPOGLIATO DEL PROCESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 558 cod. proc. pen. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato di cui all'art. 14, comma 5-ter, si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento 'ex' art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio), in quanto il Tribunale, avendo sospeso il giudizio di convalida dell'arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, avendo ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario», si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita.

- Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza per essersi il giudice remittente spogliato del processo: sentenza n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 558  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte