Ordinanza 102/2005 (ECLI:IT:COST:2005:102)
Massima numero 29262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 10/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
29261
Titolo
ORD. 102/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE IN CANCELLERIA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 102/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE IN CANCELLERIA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI MENO ABBIENTI, LESIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO, DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 204-bis, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d. l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui stabilisce, in caso di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere per chi agisce in giudizio di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 114 del 2004, che ha definito questioni analoghe.
- L’illegittimità costituzionale dell’ art. 204-bis, comma 3, del nuovo codice della strada è stata dichiarata dalla sentenza n. 114/2004.
Vanno restituiti ai giudici 'a quibus' gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 204-bis, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d. l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui stabilisce, in caso di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere per chi agisce in giudizio di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 114 del 2004, che ha definito questioni analoghe.
- L’illegittimità costituzionale dell’ art. 204-bis, comma 3, del nuovo codice della strada è stata dichiarata dalla sentenza n. 114/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge di conversione
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte