Ordinanza 105/2005 (ECLI:IT:COST:2005:105)
Massima numero 29265
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
24/02/2005; Decisione del
24/02/2005
Deposito del 10/03/2005; Pubblicazione in G. U. 16/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 105/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER ESPRESSIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE PROFFERITE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DALLO STESSO CONDOTTA - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 105/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER ESPRESSIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE PROFFERITE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DALLO STESSO CONDOTTA - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata «nella seduta del 17 marzo 2004», con la quale l’Assemblea ha affermato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale – per diffamazione aggravata in danno del magistrato Piercamillo Davigo - presso detto giuidice a carico del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Vi è, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari.
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata «nella seduta del 17 marzo 2004», con la quale l’Assemblea ha affermato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale – per diffamazione aggravata in danno del magistrato Piercamillo Davigo - presso detto giuidice a carico del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Vi è, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/03/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3