Sentenza 106/2005 (ECLI:IT:COST:2005:106)
Massima numero 29266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Titolo
SENT. 106/05 A. CENSURA DI INTERA LEGGE - INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DELLA QUESTIONE - LIMITAZIONE ALLE SOLE DISPOSIZIONI INDICATE NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VALUTAZIONE SULLA SCINDIBILITÀ DELLE NORME CENSURATE.
SENT. 106/05 A. CENSURA DI INTERA LEGGE - INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DELLA QUESTIONE - LIMITAZIONE ALLE SOLE DISPOSIZIONI INDICATE NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VALUTAZIONE SULLA SCINDIBILITÀ DELLE NORME CENSURATE.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dallo Stato nei confronti di leggi delle Regioni e delle Province autonome, l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo, sicché l’ambito delle censure sottoposte validamente all’esame della Corte risulta limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all’eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (nella specie, la Corte, in riferimento alla impugnazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, e in parziale accoglimento della eccezione di inammissibilità formulata dalla Provincia, ha limitato l’ambito del giudizio agli artt. 1, 6 e 12, gli unici espressamente menzionati nella delibera del Consiglio dei ministri).
- Sulla necessaria specificazione, nella delibera del Consiglio dei ministri, delle disposizioni delle leggi regionali o provinciali che lo Stato intende impugnare, v. le citate sentenze nn. 315/2003 e 338/2003.
Nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dallo Stato nei confronti di leggi delle Regioni e delle Province autonome, l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo, sicché l’ambito delle censure sottoposte validamente all’esame della Corte risulta limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all’eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (nella specie, la Corte, in riferimento alla impugnazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, e in parziale accoglimento della eccezione di inammissibilità formulata dalla Provincia, ha limitato l’ambito del giudizio agli artt. 1, 6 e 12, gli unici espressamente menzionati nella delibera del Consiglio dei ministri).
- Sulla necessaria specificazione, nella delibera del Consiglio dei ministri, delle disposizioni delle leggi regionali o provinciali che lo Stato intende impugnare, v. le citate sentenze nn. 315/2003 e 338/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte