Sentenza 106/2005 (ECLI:IT:COST:2005:106)
Massima numero 29267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Titolo
SENT. 106/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - INADEMPIENZA DEL GENITORE OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERVENTO PUBBLICO DI ASSISTENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME AL GENITORE O AL SOGGETTO AFFIDATARIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI “ORDINAMENTO CIVILE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 106/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - INADEMPIENZA DEL GENITORE OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERVENTO PUBBLICO DI ASSISTENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME AL GENITORE O AL SOGGETTO AFFIDATARIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI “ORDINAMENTO CIVILE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, i quali, rispettivamente, prevedono che, nell’ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all’erogazione anticipata al genitore, o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria», e che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipa le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito. Premesso che la legge non prevede automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento, le disposizioni censurate sono riferibili alla materia della “assistenza pubblica”, rientrante nella competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, n. 25, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e non alla diversa materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
- Sulla competenza provinciale in materia di assistenza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2003.
Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, i quali, rispettivamente, prevedono che, nell’ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all’erogazione anticipata al genitore, o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria», e che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipa le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito. Premesso che la legge non prevede automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento, le disposizioni censurate sono riferibili alla materia della “assistenza pubblica”, rientrante nella competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, n. 25, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e non alla diversa materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
- Sulla competenza provinciale in materia di assistenza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/10/2003
n. 15
art. 1
co.
legge provincia Bolzano
03/10/2003
n. 15
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte