Sentenza 106/2005 (ECLI:IT:COST:2005:106)
Massima numero 29268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Titolo
SENT. 106/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - INADEMPIENZA DEL GENITORE OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERVENTO PUBBLICO DI ASSISTENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME AL GENITORE O AL SOGGETTO AFFIDATARIO - SURROGAZIONE LEGALE DELL’ENTE PUBBLICO NEL DIRITTO DI CREDITO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI “ORDINAMENTO CIVILE” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 106/05 C. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - INADEMPIENZA DEL GENITORE OBBLIGATO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERVENTO PUBBLICO DI ASSISTENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME AL GENITORE O AL SOGGETTO AFFIDATARIO - SURROGAZIONE LEGALE DELL’ENTE PUBBLICO NEL DIRITTO DI CREDITO - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI “ORDINAMENTO CIVILE” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15. Premesso che la surrogazione legale è un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, la previsione, da parte del citato art. 12, della surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge stessa, contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, dovendosi altresì ritenere che l’art. 1203, n. 5, del codice civile, nello stabilire che la surrogazione legale si ha “negli altri casi previsti dalla legge”, faccia riferimento a quelli disciplinati espressamente da altra legge statale, risultando altrimenti frustrata l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell’effetto dell’adempimento da parte di un terzo. Peraltro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15. Premesso che la surrogazione legale è un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, la previsione, da parte del citato art. 12, della surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge stessa, contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, dovendosi altresì ritenere che l’art. 1203, n. 5, del codice civile, nello stabilire che la surrogazione legale si ha “negli altri casi previsti dalla legge”, faccia riferimento a quelli disciplinati espressamente da altra legge statale, risultando altrimenti frustrata l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell’effetto dell’adempimento da parte di un terzo. Peraltro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/10/2003
n. 15
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte