Sentenza 107/2005 (ECLI:IT:COST:2005:107)
Massima numero 29270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29269


Titolo
SENT. 107/05 B. INDUSTRIA - NAVIGAZIONE - FONDO STATALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA NAUTICA DA DIPORTO - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RIMESSA A DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE NELLE MATERIE DEL TURISMO E DELL’INDUSTRIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215), la previsione che il fondo è «destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216), e che è rimessa a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la individuazione delle aree suindicate e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217), violano l’art. 117 della Costituzione, in quanto, escluso che l’intervento possa essere ricondotto nell’ambito delle misure parafiscali, la peculiarità dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari e l’eseguità delle somme globalmente stanziate non consentono di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall’art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 215

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 216

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 217

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte