Sentenza 108/2005 (ECLI:IT:COST:2005:108)
Massima numero 29271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29272  29273


Titolo
SENT. 108/05 A. REGIONE UMBRIA - AMBIENTE - PARCHI NAZIONALI - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAVA - DEROGHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA COMPETENZA DELL’ENTE PARCO E DEROGA 'IN PEIUS' AGLI 'STANDARD' DI TUTELA UNIFORMI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, STABILITI DALLA LEGGE-QUADRO STATALE IN TEMA DI PARCHI NAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui disciplina l’attività di cava all’interno dei parchi nazionali. Premesso che, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la “tutela dell’ambiente” non può essere qualificata come una materia riservata rigorosamente alla competenza statale, in quanto investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare 'standard' di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, e non essendo incompatibili con detta competenza interventi specifici del legislatore regionale che, attenendosi alle proprie competenze, adottino una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che l’art. 11 della legge quadro statale sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394), nel fissare gli 'standard' di tutela uniformi, prevede, al comma 1, che l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e stabilisce, al comma 3, lettera b), che nei parchi nazionali sono vietati l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali, le previsioni della legge regionale impugnata che, nel vietare l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all’interno di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue, consentono, al loro interno, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, lungi dal disporre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano 'in peius' agli 'standard' di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, non potendo un tale intervento trovare giustificazione nella competenza esclusiva regionale in materia di cave, giacché le disposizioni censurate, riferendosi alle cave che insistono in un parco, interfersicono con il valore ambiente, mentre solo il regolamento dell’Ente Parco, approvato dal Ministro dell’ambiente d’intesa con le regioni interessate, è abilitato a consentire deroghe al divieto di cava nelle aree protette.

- Sulla possibilità per le Regioni di adottare discipline di tutela ambientale più rigorose di quelle stabilite a livello statale, ma non derogatorie in senso peggiorativo di queste ultime, v. la citata sentenza n. 222/2003.

- Sulla configurazione della “tutela ambientale” più che come materia, come valore costituzionalmente protetto, vedi le citate sentenze nn. 407/2002 e 307/2003

- Sulla non incompatibilità con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente” di interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze, v. le citate sentenze nn. 303/2003, 312/2003 e 259/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 2

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 3

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 5

legge della Regione Umbria  29/12/2003  n. 26  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 11    co. 3  lettera b)