Sentenza 108/2005 (ECLI:IT:COST:2005:108)
Massima numero 29272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29271  29273


Titolo
SENT. 108/05 B. REGIONE UMBRIA - AMBIENTE - PARCHI REGIONALI - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAVA - DEROGHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA “ TUTELA DELL’AMBIENTE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, ad eccezione della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. massima A), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto, nel prevedere, in linea di principio, il divieto di condurre cave nei parchi regionali, stabilisce altresì, in alcune ipotesi, la possibilità di deroghe a tale divieto. L’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro in materia di aree protette) prevede infatti tale possibilità, e pertanto le disposizioni censurate, limitandosi a riprodurre i principî fondamentali per la disciplina delle aree protette di cui all’art. 22 della medesima legge n. 394 del 1991, non consentono arbitrariamente deroghe 'in peius' in materia di ambiente, giacché non esiste, per i parchi regionali, disposizione analoga a quella che, per i parchi nazionali, demanda al regolamento dell’Ente Parco la possibilità di prevedere deroghe al divieto di esercizio di cava, e dovendosi ritenere che, essendo i parchi regionali espressione dell’autonomia regionale, la disciplina delle deroghe debba, in mancanza di un regolamento adottato dal Parco, essere dettata dalla Regione; e, nella specie, la disciplina impugnata è rispettosa altresì del principio della partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 2

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 3

legge della Regione Umbria  03/01/2000  n. 2  art. 5  co. 5

legge della Regione Umbria  29/12/2003  n. 26  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte