Sentenza 108/2005 (ECLI:IT:COST:2005:108)
Massima numero 29273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Titolo
SENT. 108/05 C. REGIONE UMBRIA - AMBIENTE - OPERE CIVILI - MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI - OBBLIGO DI CONFERIMENTO PER REIMPIEGO CON FINE DI TUTELA DELL’AMBIENTE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA PRIVATA E DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELL’“ORDINAMENTO CIVILE”- SOPRAVVENUTA SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO AUSPICATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 108/05 C. REGIONE UMBRIA - AMBIENTE - OPERE CIVILI - MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI - OBBLIGO DI CONFERIMENTO PER REIMPIEGO CON FINE DI TUTELA DELL’AMBIENTE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA PRIVATA E DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELL’“ORDINAMENTO CIVILE”- SOPRAVVENUTA SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO AUSPICATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall’art. 21 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto, dispone che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali (comma 1), e stabilisce che il Comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell’ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale (comma 2). Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata integralmente sostituita dall’art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34, che non prevede più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall’art. 21 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in quanto, dispone che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali (comma 1), e stabilisce che il Comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell’ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale (comma 2). Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la disposizione impugnata è stata integralmente sostituita dall’art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34, che non prevede più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
03/01/2000
n. 2
art. 18
co. 1
legge della Regione Umbria
29/12/2003
n. 26
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte