Sentenza 109/2005 (ECLI:IT:COST:2005:109)
Massima numero 29274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 109/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE FASI DI MERITO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO - INTERVENTO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione. Premesso che la funzione dell’interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, e premesso altresì che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l’istituto dell’interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore – rispetto a quella che si esprime con il ricorso – delle successive attività difensive, non può tuttavia essere emessa la pronuncia di incostituzionalità sollecitata, in quanto il problema della necessità di garantire l’esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni – derivanti dal fatto che quello di cassazione è 'ab initio' un processo di avvocati – quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio, sicché non compete alla Corte costituzionale – ma, nell’ambito della sua discrezionalità, al legislatore – la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi 'lato sensu' interruttivi.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 301  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 377  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte