Sentenza 110/2005 (ECLI:IT:COST:2005:110)
Massima numero 29275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/03/2005; Decisione del
07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/05. IMPOSTE E TASSE - TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - PREVISIONE DI UNA SOPRATASSA DI LIRE 100 PER OGNI 100 LIRE DI TASSA, DA VERSARE CONTESTUALMENTE - DENUNCIATO SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 110/05. IMPOSTE E TASSE - TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - PREVISIONE DI UNA SOPRATASSA DI LIRE 100 PER OGNI 100 LIRE DI TASSA, DA VERSARE CONTESTUALMENTE - DENUNCIATO SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa». Premesso che la delega legislativa conferita al Governo con l’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato», la questione risulta sollevata sulla base di un presupposto erroneo, e cioè quello secondo cui l’importo di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma censurata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente, mentre l’ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla Regione Liguria pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro, sicché al legislatore delegato era consentito fissare l’ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa». Premesso che la delega legislativa conferita al Governo con l’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato», la questione risulta sollevata sulla base di un presupposto erroneo, e cioè quello secondo cui l’importo di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma censurata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente, mentre l’ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla Regione Liguria pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro, sicché al legislatore delegato era consentito fissare l’ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/06/1991
n. 230
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte