Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norma avente ad oggetto la determinazione degli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647).
(Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).