Sentenza 111/2005 (ECLI:IT:COST:2005:111)
Massima numero 29277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/03/2005;  Decisione del  07/03/2005
Deposito del 18/03/2005; Pubblicazione in G. U. 23/03/2005
Massime associate alla pronuncia:  29276


Titolo
SENT. 111/05 B. REGIONE PUGLIA - BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESA SANITARIA - EROGAZIONI ECCEDENTI IL PROGRAMMA PREVENTIVO CONCORDATO - PREVISTA REMUNERAZIONE CON LE REGRESSIONI TARIFFARIE FISSATE DALLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2003 DEL “TETTO MONTANTE” - RIFERIMENTO AI VOLUMI DI PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 1998 - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON DANNO PER LE STRUTTURE PRIVATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto, nello stabilire che «a norma dell’art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale», non terrebbe conto dell’effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall’utenza nel periodo intercorso tra il 1998 e il 2003, con evidente danno delle strutture sanitarie private. Premesso che la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998, il riferimento ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza, tanto più che, come riconosciuto dallo stesso giudice 'a quo', il riferimento all’anno 1998 trova la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti.

- Sulla esigenza, per il legislatore, di rinvenire strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio in relazione alle disponibilità finanziarie annualmente destinata alla spesa sanitaria, v. la citata sentenza n. 509/2000.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/03/2003  n. 4  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte